Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
Art. 26.
Molestie e molestie sessuali
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori
o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati
in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono
considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di
lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
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