Nel
1946 le donne italiane esercitavano per la prima volta il diritto di
votare e di essere elette; il 2 giugno 1946 per la prima volta le
donne votarono, anche per l' Assemblea Costituente, con una
partecipazione altissima. La giornalista Anna Garofolo così descrive
l' avvenimento:
“Le
schede che ci arrivano a casa e ci invitano
A
compiere il nostro dovere hanno un’autorità
Silenziosa
e perentoria.
Le
rigiriamo tra le mani e ci sembrano
Più
preziose della tessera del pane
Stringiamo
le schede come biglietti d’amore
Si
vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne
timorose
di
stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie
per
il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra
uomo
e donna hanno un tono diverso, alla pari”
Anna
garofolo, giornalista 1946
Anna
Garofano (1903-1965), giornalista, curatrice di una rubrica
radiofonica nel 1944 “Parole di una donna” fu la prima a
rivolgersi ad un vasto pubblico femminile affrontando i nuovi temi
dell’emancipazione .
La
rappresentanza all' interno dell' Assemblea Costituente fu deludente:
su 573 Costituenti 21 erano donne:
BEI
CIUFOLI ADELE gruppo parlamentare comunista •
BIANCHI
BIANCA gruppo parlamentare socialista •
BIANCHINI
LAURA gruppo parlamentare democratico cristiano •
CONCI
ELISABETTA gruppo parlamentare democratico cristiano •
DELLI
CASTELLI FILOMENA gruppo parlamentare democratico cristiano •
DE
UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA gruppo parlamentare democratico
cristiano •
FEDERICI
AGAMEN MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •
GALLICO
SPANO NADIA gruppo parlamentare comunista •
GOTELLI
ANGELA gruppo parlamentare democratico cristiano •
GUIDI
CINGOLANI ANGELA MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •
IOTTI
LEONILDE gruppo parlamentare comunista
MATTEI
TERESA gruppo parlamentare comunista
MERLIN
ANGELA gruppo parlamentare socialista
MINELLA
MOLINARI ANGIOLA gruppo parlamentare comunista
MONTAGNANA
TOGLIATTI RITA gruppo parlamentare comunista
NICOTERA
FIORINI MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano
NOCE
LONGO TERESA gruppo parlamentare comunista
PENNA
BUSCAMI OTTAVIA gruppo parlamentare dell’Uomo Qualunque
POLLASTRINI
ELETTRA gruppo parlamentare comunista
ROSSI
MARIA MADDALENA gruppo parlamentare democratico cristiano
TITOMANLIO
VITTORIA gruppo parlamentare democratico cristiano
Le
donne, in generale, provenienti dal centro-nord, centro propulsore la
Resistenza. Erano poche ed erano là per “meriti di guerra”:
avevano dimostrato maturità, competenza e responsabilità in tutti i
campi dove si erano impegnate nel vuoto lasciato dagli uomini che poi
avrebbero voluto ri-rilegarle in casa una volta concluso il
conflitto. La Commissione Speciale dei Settantacinque, chiamata a
scrivere la Carta, vide solo 5 donne:
Maria
Federici, prima Presidente del Centro Italiano Femminile, Leonilde
Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce e Ottavia Penna Buscemi.
Basta
vedere le discussioni e gli atti delle sedute per provare disagio di
fronte alla resistenza ideologica di molti uomini d' ingegno i quali
ostacolarono con fermezza, senza riuscirci, il processo di
emancipazione giuridica della donna. Possiamo saperlo consultando
direttamente gli atti dei resoconti originali dell'Assemblea
Costituente disponibili sul sito della Camera dei Deputati
all'indirizzo http://legislature.camera.it/. , o attraverso le
parole di Maria Federici. L' evoluzione socio-giuridica della
donna alla Costituente, in Studi per il ventesimo anniversario
dell' Assemblea Costituente. Durante le discussioni dell'
Assemblea emersero ideologie arretrate di chi rivendicava la
vocazione domestica femminile e il Principio della inettitudine
sociale della donna pensata sempre incapapace e inadatta al pubblico.
Si faticava a riconoscere piena cittadinanza alla donna.
Sette
furono le norme di Principio per realizzare la cittadinanza
femminile:
art.
3:
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
artt.
29, 30 e 31:
ARTICOLO
29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
ARTICOLO
30
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
ARTICOLO
31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art.
37:
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art.
48:
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
51:
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Questi
articoli furono il frutto della capacità e della preparazione delle
5 donne Costituenti le quali furono avversate oltre ogni misura ma
riuscirono ad avere delle norme di principio, espressione di un
compromesso, ma indubbiamente evolutive. L' art. 3 è un capolavoro
frutto dell' apporto indispensabile della Costituente Merlin.
La
nuova Carta definì i nuovi diritti soggettivi non ancora
giuridicamente riconosciuti.
Una
volta raggiunta la parità giuridica formale in tema di diritti
politici rimaneva il problema dell' emancipazione femminile all'
interno della famiglia e del lavoro.
Nel
percorso di sviluppo dei paesi democratici la parità dei sessi nel
voto rappresenta il coronamento dell' acquisizione della piena
capacità dell' individuo nel campo del diritto con relativa
armonizzazione fra diritti politici e diritti sociali ma in Italia
non fu così: la Costituzione si affiancò al Codice penale e al
diritto di famiglia di origine fascista. Una contraddizione i cui
effetti devastanti perdurano ancora oggi. E' nella famiglia il luogo
in cui le discriminazioni e l' impedimento alla libera personalità
femminile erano maggiormente presenti. Il portato negativo della
tradizione storica, giuridicamente sfavorevole alla donna lasciò le
sue tracce nella formulazione definitiva degli artt. 29, 30 e 31
della Costituzione che riguardano il matrimonio, la famiglia, la
maternità e la filiazione. Da sempre, infatti, all' uomo, al marito,
al padre, era stata riconosciuta la preminenza all' interno della
famiglia, sancita dal Codice Civile. Le Costituenti si batterono
contro questa aprioristica affermazione di superiorità proponendo
norme paritarie contro la potestà maritale e la patria potestà sui
figli in favore del Principio di uguaglianza morale dei coniugi ma
sempre temperata facendo salvi i “limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell' unità familiare”. Pesante limitazione di natura
interpretativa ambigua.I cattolici premevano in favore di “capo”
famiglia che ne preservasse l' unità. La famiglia fu il tasto
dolente della Costituzione per cui bisognerà aspettare il 1975 e il
nuovo diritto di famiglia per trovare norme conformi al dettato
costituzionale.
La
nuova Carta e l' astratta dichiarazione di parità era contraddetta
dalla minorità femminile sancita dalle varie norme presenti all'
interno della legislazione ordinaria non modificata per motivi di
ordine culturale, economici, politici e sociali. Vi fu il periodo
delle disquisizioni dottrinarie che ricalcavano i temi di fine 800. I
movimenti femminili ritrovarono forza a partire dagli anni 60/70 per
rivendicare diritti naturali sanciti dalla Costituzioni ma rimasti
astratti.
La
parità giuridica formale non fu raggiunta per una convinzione
filosofico-morale ma la Giurisprudenza attraverso le sentenze della
Corte avviò una armonizzazione con il dettato costituzionale. Le
resistenze conservatrici e reazionarie mascherate dalla tradizione
erano imbarazzanti a leggere gli atti.
La
Corte costituzionale intervenne proprio sul governo della famiglia
indicando alla giurisprudenza di porre in parità uomo e donna in
tema di adulterio con sentenze che andarono ad annullare di fatto le
disparità. L' adultrio punito era solo quello femminile, causa di
separazione era solo l' adulterio della moglie, e nel 1970 venne
riconosciuta la parità dei coniugi all' interno della famiglia. Nel
1970 fu introdotta la legge sul divorzio e nel 1981 fu abolito il
delitto d' onore.
Nel
1977, in tema di lavoro fu intridotta la Parità di trattamento fra
uomo e donna”.
Il
18 maggio 1960 con sentenza n. 33 venne abolita la norma che
escludeva le donne da numerosi uffici pubblici escludendo
definitivamente come causa di esclusione l' incapacità. Resistettero
alcuni dubbi sull' oppurtunità di introdurre le donne nelle Forze
Armate e nei Corpi Speciali.
La
definitiva affermazione dell' eguaglianza fra i sessi però non si
realizzò mai sostanzialmente perchè troppo forte era il portato
storico della tradizione e difficile, ancora oggi è sciogliere i
nodi ancora irrisolti, nella realtà non accademica, della
relazione difficile fra parità dei diritti e riconoscimento della
differenza fra i sessi. Ancora oggi la tradizionale disarmonia fra la
legislazione ordinaria e la Carta vede impegnati i legislatori nel
ridisegnare la categoria dei diritti e delle libertà affinchè siano
a misura di donna. Questo percorso vede ancora molte resistenze ed è
ancora attuale la frase che Maria Federici rivolse ai colleghi
costituenti di fronte alle perplessità di “concedere” il voto
alle donne: “di che cosa avete paura?” L' effettiva parità nel
riconoscimento, accettazione e valorizzazione delle differenze
donna/uomo è strettamente connessa alla definizione della democrazia
e alla sua concreta attuazione, alle opportunità e possibilità
offerte da una democrazia vera, matura e compiuta. Probabilmente l'
esigenza di isolare giuridicamente una specie di reato chiamato dall'
ONU femminicidio, riconoscendo una realtà sociale da sottolineare e
stigmatizzare, risiede proprio nella disarmonia legislativa storica
fra i Principi della carta, la resistenza culturale al cambiamento e
la persistenza nell' ordinamento ordinario di norme superate. Il
mancato e repentino adeguamento dell' ordinamento ai Principi
costituzionali ha avuto la conseguenza di avere lasciato i cittadini
in una reale e “pericolosa” contraddizione. Le donne sono rimaste
prigioniere dell' “ottimismo normativo” cioè hanno pensato di
vedere supportato il loro percorso di liberazione per accorgersi poi
che , nella realtà, dovevano ancora,combattere legislativamente per
ottenerlo. Per realizzare l' eguaglianza era necessario fare in modo
che le persone lo fossero realmente.
Dalla
fine degli anni '80 del '900 inizia la legislazione paritaria: Dalla
parità FORMALE alle pari opportunità SOSTANZiaLI
LEGISLAZIONE
ITALIANA
Legge 546/87: Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
L'art.
1 di questa delle estende l'indennità giornaliera di gravidanza e
puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone,
artigiane ed esercenti attività commerciali.
Legge 25/89: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici
L'art.
2 eleva a 40 anni l'età per partecipare a concorsi pubblici.
Questo dietro sollecitazione anche della Commissione nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
Questo dietro sollecitazione anche della Commissione nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
Legge 379/90
Indennità
di maternità per le libere professioniste
Decreto Lgs. 103/91
Disposizioni
urgenti in materia previdenziale
L'art.
8 interviene sul trattamento economico delle lavoratrici madri
dipendenti da amministrazioni pubbliche
L. 125/91
Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Legge 104/92
Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della
persone handicappate
L. 215/9
Azioni
positive per l'imprenditoria femminile
Decreto Lgs. 29/93
Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n.421
Gli
art. 7 e 61 si occupano della parità e delle pari
opportunità:
L'art. 7: accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro relativamente alle gestione delle risorse umane.
L'art. 61: istituzione di quote di donne nelle commissioni di concorso, sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle P.A. ai corsi di formazione e aggiornamento professionale.
L'art. 7: accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro relativamente alle gestione delle risorse umane.
L'art. 61: istituzione di quote di donne nelle commissioni di concorso, sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle P.A. ai corsi di formazione e aggiornamento professionale.
Legge 236/95
L'art.
6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni
di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale
femminile occupato nell'impresa e nelle medesime mansioni, e con
interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.
Legge n. 52/96: Legge Comunitaria
L'art.
18 recepisce, previa consultazione della commissione nazionale di
parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero
del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di trattamento
fra uomini e donne.
D.Lgs. 645/96
Recepimento
della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.
Legge 66/96: Norme contro la violenza sessuale [...]
D.M. 19/02/97
Istituzione
presso gli uffici del Ministero per le pari opportunità della
Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità
femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.
Dir. P.C.M. 27/03/97
Azioni
volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle
donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità
sociale a donne e uomini. [...]
D.M. 13/10/97: del Ministro dell'Agricoltura
Istituzione
dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il
lavoro in agricoltura.
Legge 25/99: Legge comunitaria
L'art.
17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4/12/97, ha abrogato
il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le
altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza),
escludendo però comunque dalla prestazione di lavoro notturno le
donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore,
ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.
Legge 157/99: Nuove norme in materia di rimborso di spese elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
L'art.
3 mira a favorire, secondo quanto più volte richiesto dalla
Commissione Nazionale di Parità, la partecipazione attiva delle
donne alla vita politica, disponendo che "ogni partito o
movimento politico destini una quota pari almeno al 5% dei rimorsi
ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad
accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica".
D.M.306/99
Regolamento
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di
maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L.23 dicembre 1998,
n.448, come modificata dalla L. 17 maggio 1999, n. 144.
L.380/99
Delega
al governo per l'istituzione del sevizio militare volontario
femminile
La legge prevede l'accesso delle donne a tutti i ruoli, compresi quelli operativi, e a tutti i livelli di carriera, in termini di assoluta parità.
La legge prevede l'accesso delle donne a tutti i ruoli, compresi quelli operativi, e a tutti i livelli di carriera, in termini di assoluta parità.
D.Lgs.24/00
Disposizione
in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.20
ottobre 1999, n.380.
L. 53 /8 marzo 2000
Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città
D.Lgs. 61/00
Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
L. 40/01
Misure
alternative alla detenzionee a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori
L. 154/01
Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari
Leggi istitutive degli organismi di parità
D.M. 2/12/83: Istituzione del "Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici"
Persegue
gli obiettivi di garantire la rimozione delle discriminazioni e di
ogni ostacolo di fatto limitativo della effettiva uguaglianza in
materia di lavoro fra cittadini anche di sesso diverso e di
promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle
donne.
D.Lgs. 226/03: Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della L. 6 luglio 2002, n.137
Questa
legge abroga la legge 164/90, che aveva istituito la Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Legge 125/91
istituisce
Il Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale è presieduto dal Ministro del
Lavoro e della previdenza sociale.
Legge 215/92
istituisce
il Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il
Ministero dell'Industria.
D.P.C.M. 405/97
istituisce
il Dipartimento per le pari opportunità.
Il
18 maggio 1996 è stata nominata la prima Ministra per le pari
opportunità: Anna Finocchiaro.
Le sono succedute Laura Balbo, Katia Bellillo e Stefania Prestigiacomo.
Le sono succedute Laura Balbo, Katia Bellillo e Stefania Prestigiacomo.
DI
QUESTI GIORNI
La
Commissione Lavoro del Senato ha approvato un odg che obbliga il
governo a creare le condizioni per la parità di salario uomo-donna
entro il 2016.
Parità tra uomo
e donna nel mondo del lavoro. La commissione Lavoro del
Senato ha in fatto approvato un ordine del giorno che impegna il
governo a fare in modo che le differenze di retribuzione tra
i due sessi, a parità di mansione, siano azzerate entro il 2016. In
particolare, la misura prevede che i responsabili dell'esecutivo
operino per "definire e programmare, d'intesa e in stretta
collaborazione con le parti sociali, entro un anno dalla data di
approvazione del disegno di legge in esame, misure concrete volte a
conseguire entro il 31 dicembre 2016 il definitivo superamento per
ciascun settore lavorativo del divario retributivo tra uomini e
donne''.
La
decisione della commissione è stata presa alla luce del fatto che
"rispetto alle lavoratrici degli altri Paesi dell'Unione
europea, per le italiane le condizioni di lavoro sono meno
favorevoli sia per la qualità dell'attività, sia per
il salario medio (che in media sarebbe del 20% inferiore a
quello degli uomini), sia per la possibilità di coniugare i tempi di
vita con quelli di lavoro''.
La
stagione della globalizzazione ideologicamente pensata per stabilire
un nuovo imperialismo finanziario ha peggiorato la situazione,
soprattutto dei paesi culturalmente, socialmente e politicamente
fragili, conservatori e particolari perchè ha messo a disposizione
del capitalismo masse umane femminilizzate per cui saranno da
ricontrattare ancora i diritti di tutti ma, per le donne, mai
liberate compiutamente, il percorso sarà ancora più difficile.
Nessun commento:
Posta un commento