mercoledì 11 luglio 2012

Per non dimenticare: continua la problematizzazione sul femminicidio


Nel 1946 le donne italiane esercitavano per la prima volta il diritto di votare e di essere elette; il 2 giugno 1946 per la prima volta le donne votarono, anche per l' Assemblea Costituente, con una partecipazione altissima. La giornalista Anna Garofolo così descrive l' avvenimento:


Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano
A compiere il nostro dovere hanno un’autorità
Silenziosa e perentoria.
Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano
Più preziose della tessera del pane
Stringiamo le schede come biglietti d’amore
Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose
di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie
per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra
uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari”
Anna garofolo, giornalista 1946
Anna Garofano (1903-1965), giornalista, curatrice di una rubrica radiofonica nel 1944 “Parole di una donna” fu la prima a rivolgersi ad un vasto pubblico femminile affrontando i nuovi temi dell’emancipazione .


La rappresentanza all' interno dell' Assemblea Costituente fu deludente: su 573 Costituenti 21 erano donne:
BEI CIUFOLI ADELE gruppo parlamentare comunista •
BIANCHI BIANCA gruppo parlamentare socialista •
BIANCHINI LAURA gruppo parlamentare democratico cristiano •
CONCI ELISABETTA gruppo parlamentare democratico cristiano •
DELLI CASTELLI FILOMENA gruppo parlamentare democratico cristiano •
DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •
FEDERICI AGAMEN MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •
GALLICO SPANO NADIA gruppo parlamentare comunista •
GOTELLI ANGELA gruppo parlamentare democratico cristiano •
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •
IOTTI LEONILDE gruppo parlamentare comunista
MATTEI TERESA gruppo parlamentare comunista
MERLIN ANGELA gruppo parlamentare socialista
MINELLA MOLINARI ANGIOLA gruppo parlamentare comunista
MONTAGNANA TOGLIATTI RITA gruppo parlamentare comunista
NICOTERA FIORINI MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano
NOCE LONGO TERESA gruppo parlamentare comunista
PENNA BUSCAMI OTTAVIA gruppo parlamentare dell’Uomo Qualunque
POLLASTRINI ELETTRA gruppo parlamentare comunista
ROSSI MARIA MADDALENA gruppo parlamentare democratico cristiano
TITOMANLIO VITTORIA gruppo parlamentare democratico cristiano
Le donne, in generale, provenienti dal centro-nord, centro propulsore la Resistenza. Erano poche ed erano là per “meriti di guerra”: avevano dimostrato maturità, competenza e responsabilità in tutti i campi dove si erano impegnate nel vuoto lasciato dagli uomini che poi avrebbero voluto ri-rilegarle in casa una volta concluso il conflitto. La Commissione Speciale dei Settantacinque, chiamata a scrivere la Carta, vide solo 5 donne:
Maria Federici, prima Presidente del Centro Italiano Femminile, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce e Ottavia Penna Buscemi.


Basta vedere le discussioni e gli atti delle sedute per provare disagio di fronte alla resistenza ideologica di molti uomini d' ingegno i quali ostacolarono con fermezza, senza riuscirci, il processo di emancipazione giuridica della donna. Possiamo saperlo consultando direttamente gli atti dei resoconti originali dell'Assemblea Costituente disponibili sul sito della Camera dei Deputati all'indirizzo http://legislature.camera.it/. , o attraverso le parole di Maria Federici. L' evoluzione socio-giuridica della donna alla Costituente, in Studi per il ventesimo anniversario dell' Assemblea Costituente. Durante le discussioni dell' Assemblea emersero ideologie arretrate di chi rivendicava la vocazione domestica femminile e il Principio della inettitudine sociale della donna pensata sempre incapapace e inadatta al pubblico. Si faticava a riconoscere piena cittadinanza alla donna.


Sette furono le norme di Principio per realizzare la cittadinanza femminile:
art. 3:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
artt. 29, 30 e 31:
ARTICOLO 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
ARTICOLO 30
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
ARTICOLO 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 37:
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


Art. 48:
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 51:
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 
Questi articoli furono il frutto della capacità e della preparazione delle 5 donne Costituenti le quali furono avversate oltre ogni misura ma riuscirono ad avere delle norme di principio, espressione di un compromesso, ma indubbiamente evolutive. L' art. 3 è un capolavoro frutto dell' apporto indispensabile della Costituente Merlin.
La nuova Carta definì i nuovi diritti soggettivi non ancora giuridicamente riconosciuti.
Una volta raggiunta la parità giuridica formale in tema di diritti politici rimaneva il problema dell' emancipazione femminile all' interno della famiglia e del lavoro.
Nel percorso di sviluppo dei paesi democratici la parità dei sessi nel voto rappresenta il coronamento dell' acquisizione della piena capacità dell' individuo nel campo del diritto con relativa armonizzazione fra diritti politici e diritti sociali ma in Italia non fu così: la Costituzione si affiancò al Codice penale e al diritto di famiglia di origine fascista. Una contraddizione i cui effetti devastanti perdurano ancora oggi. E' nella famiglia il luogo in cui le discriminazioni e l' impedimento alla libera personalità femminile erano maggiormente presenti. Il portato negativo della tradizione storica, giuridicamente sfavorevole alla donna lasciò le sue tracce nella formulazione definitiva degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione che riguardano il matrimonio, la famiglia, la maternità e la filiazione. Da sempre, infatti, all' uomo, al marito, al padre, era stata riconosciuta la preminenza all' interno della famiglia, sancita dal Codice Civile. Le Costituenti si batterono contro questa aprioristica affermazione di superiorità proponendo norme paritarie contro la potestà maritale e la patria potestà sui figli in favore del Principio di uguaglianza morale dei coniugi ma sempre temperata facendo salvi i “limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell' unità familiare”. Pesante limitazione di natura interpretativa ambigua.I cattolici premevano in favore di “capo” famiglia che ne preservasse l' unità. La famiglia fu il tasto dolente della Costituzione per cui bisognerà aspettare il 1975 e il nuovo diritto di famiglia per trovare norme conformi al dettato costituzionale.
La nuova Carta e l' astratta dichiarazione di parità era contraddetta dalla minorità femminile sancita dalle varie norme presenti all' interno della legislazione ordinaria non modificata per motivi di ordine culturale, economici, politici e sociali. Vi fu il periodo delle disquisizioni dottrinarie che ricalcavano i temi di fine 800. I movimenti femminili ritrovarono forza a partire dagli anni 60/70 per rivendicare diritti naturali sanciti dalla Costituzioni ma rimasti astratti.
La parità giuridica formale non fu raggiunta per una convinzione filosofico-morale ma la Giurisprudenza attraverso le sentenze della Corte avviò una armonizzazione con il dettato costituzionale. Le resistenze conservatrici e reazionarie mascherate dalla tradizione erano imbarazzanti a leggere gli atti.
La Corte costituzionale intervenne proprio sul governo della famiglia indicando alla giurisprudenza di porre in parità uomo e donna in tema di adulterio con sentenze che andarono ad annullare di fatto le disparità. L' adultrio punito era solo quello femminile, causa di separazione era solo l' adulterio della moglie, e nel 1970 venne riconosciuta la parità dei coniugi all' interno della famiglia. Nel 1970 fu introdotta la legge sul divorzio e nel 1981 fu abolito il delitto d' onore.
Nel 1977, in tema di lavoro fu intridotta la Parità di trattamento fra uomo e donna”.
Il 18 maggio 1960 con sentenza n. 33 venne abolita la norma che escludeva le donne da numerosi uffici pubblici escludendo definitivamente come causa di esclusione l' incapacità. Resistettero alcuni dubbi sull' oppurtunità di introdurre le donne nelle Forze Armate e nei Corpi Speciali.
La definitiva affermazione dell' eguaglianza fra i sessi però non si realizzò mai sostanzialmente perchè troppo forte era il portato storico della tradizione e difficile, ancora oggi è sciogliere i nodi ancora irrisolti, nella realtà non accademica, della relazione difficile fra parità dei diritti e riconoscimento della differenza fra i sessi. Ancora oggi la tradizionale disarmonia fra la legislazione ordinaria e la Carta vede impegnati i legislatori nel ridisegnare la categoria dei diritti e delle libertà affinchè siano a misura di donna. Questo percorso vede ancora molte resistenze ed è ancora attuale la frase che Maria Federici rivolse ai colleghi costituenti di fronte alle perplessità di “concedere” il voto alle donne: “di che cosa avete paura?” L' effettiva parità nel riconoscimento, accettazione e valorizzazione delle differenze donna/uomo è strettamente connessa alla definizione della democrazia e alla sua concreta attuazione, alle opportunità e possibilità offerte da una democrazia vera, matura e compiuta. Probabilmente l' esigenza di isolare giuridicamente una specie di reato chiamato dall' ONU femminicidio, riconoscendo una realtà sociale da sottolineare e stigmatizzare, risiede proprio nella disarmonia legislativa storica fra i Principi della carta, la resistenza culturale al cambiamento e la persistenza nell' ordinamento ordinario di norme superate. Il mancato e repentino adeguamento dell' ordinamento ai Principi costituzionali ha avuto la conseguenza di avere lasciato i cittadini in una reale e “pericolosa” contraddizione. Le donne sono rimaste prigioniere dell' “ottimismo normativo” cioè hanno pensato di vedere supportato il loro percorso di liberazione per accorgersi poi che , nella realtà, dovevano ancora,combattere legislativamente per ottenerlo. Per realizzare l' eguaglianza era necessario fare in modo che le persone lo fossero realmente.


Dalla fine degli anni '80 del '900 inizia la legislazione paritaria: Dalla parità FORMALE alle pari opportunità SOSTANZiaLI


LEGISLAZIONE ITALIANA


Legge 546/87: Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

L'art. 1 di questa delle estende l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

Legge 25/89: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici

L'art. 2 eleva a 40 anni l'età per partecipare a concorsi pubblici.
Questo dietro sollecitazione anche della Commissione nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.

Legge 379/90

Indennità di maternità per le libere professioniste

Decreto Lgs. 103/91

Disposizioni urgenti in materia previdenziale
L'art. 8 interviene sul trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche

L. 125/91

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Legge 104/92

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate

L. 215/9

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Decreto Lgs. 29/93

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421
Gli art. 7 e 61 si occupano della parità e delle pari opportunità:
L'art. 7: accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro relativamente alle gestione delle risorse umane.
L'art. 61: istituzione di quote di donne nelle commissioni di concorso, sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle P.A. ai corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Legge 236/95

L'art. 6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa e nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.

Legge n. 52/96: Legge Comunitaria

L'art. 18 recepisce, previa consultazione della commissione nazionale di parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di trattamento fra uomini e donne.

D.Lgs. 645/96

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Legge 66/96: Norme contro la violenza sessuale [...]

D.M. 19/02/97

Istituzione presso gli uffici del Ministero per le pari opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.

Dir. P.C.M. 27/03/97

Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. [...]

D.M. 13/10/97: del Ministro dell'Agricoltura

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.

Legge 25/99: Legge comunitaria

L'art. 17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4/12/97, ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione di lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.

Legge 157/99: Nuove norme in materia di rimborso di spese elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

L'art. 3 mira a favorire, secondo quanto più volte richiesto dalla Commissione Nazionale di Parità, la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, disponendo che "ogni partito o movimento politico destini una quota pari almeno al 5% dei rimorsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica".

D.M.306/99

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L.23 dicembre 1998, n.448, come modificata dalla L. 17 maggio 1999, n. 144.

L.380/99

Delega al governo per l'istituzione del sevizio militare volontario femminile
La legge prevede l'accesso delle donne a tutti i ruoli, compresi quelli operativi, e a tutti i livelli di carriera, in termini di assoluta parità.

D.Lgs.24/00

Disposizione in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.20 ottobre 1999, n.380.

L. 53 /8 marzo 2000

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città

D.Lgs. 61/00

Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

L. 40/01

Misure alternative alla detenzionee a tutela del rapporto tra detenute e figli minori

L. 154/01

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Leggi istitutive degli organismi di parità

D.M. 2/12/83: Istituzione del "Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici"

Persegue gli obiettivi di garantire la rimozione delle discriminazioni e di ogni ostacolo di fatto limitativo della effettiva uguaglianza in materia di lavoro fra cittadini anche di sesso diverso e di promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

D.Lgs. 226/03: Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della L. 6 luglio 2002, n.137

Questa legge abroga la legge 164/90, che aveva istituito la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Legge 125/91

istituisce Il Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è presieduto dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Legge 215/92

istituisce il Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il Ministero dell'Industria.

D.P.C.M. 405/97

istituisce il Dipartimento per le pari opportunità.
Il 18 maggio 1996 è stata nominata la prima Ministra per le pari opportunità: Anna Finocchiaro.
Le sono succedute Laura Balbo, Katia Bellillo e Stefania Prestigiacomo.


DI QUESTI GIORNI


La Commissione Lavoro del Senato ha approvato un odg che obbliga il governo a creare le condizioni per la parità di salario uomo-donna entro il 2016.


Parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro. La commissione Lavoro del Senato ha in fatto approvato un ordine del giorno che impegna il governo a fare in modo che le differenze di retribuzione tra i due sessi, a parità di mansione, siano azzerate entro il 2016. In particolare, la misura prevede che i responsabili dell'esecutivo operino per "definire e programmare, d'intesa e in stretta collaborazione con le parti sociali, entro un anno dalla data di approvazione del disegno di legge in esame, misure concrete volte a conseguire entro il 31 dicembre 2016 il definitivo superamento per ciascun settore lavorativo del divario retributivo tra uomini e donne''.
La decisione della commissione è stata presa alla luce del fatto che  "rispetto alle lavoratrici degli altri Paesi dell'Unione europea, per le italiane le condizioni di lavoro sono meno favorevoli sia per la qualità dell'attività, sia per il salario medio (che in media sarebbe del 20% inferiore a quello degli uomini), sia per la possibilità di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro''.
La stagione della globalizzazione ideologicamente pensata per stabilire un nuovo imperialismo finanziario ha peggiorato la situazione, soprattutto dei paesi culturalmente, socialmente e politicamente fragili, conservatori e particolari perchè ha messo a disposizione del capitalismo masse umane femminilizzate per cui saranno da ricontrattare ancora i diritti di tutti ma, per le donne, mai liberate compiutamente, il percorso sarà ancora più difficile.

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