Stereotipi, ignoranza di genere, posizioni organizzative apicali maschili, incapacità di organizzazione del lavoro, la rinnovata offensiva anti-femminile avvenuta durante il governo Berlusconi, la mancanza di capacità di valorizzazione del capitale umano e sociale, hanno riportato la condizione femminile indietro di secoli. La stessa Costituzione, riguardo la donna è ambivalente: ne riconosce la parità e nello stesso tempo la inchioda ai doveri riproduttivi; produzione e riproduzione sono, dall' inizio della Storia patriarcale occidentale, la condanna cui deve sottostare la donna in base a una ingiustizia originaria culturale e ideologica che perdura da 2500 anni.
Costituzione,
Parte
I - Diritti e doveri dei cittadini, Titolo
III - Rapporti economici
Articolo
37
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.[...]
E'
sempre utile ricordare che il part time, scelto dalle donne come
strumento di work-life balance, le penalizza ponendole, di fatto, in
una condizione di segregazione orizzontale: cioè in una situazione
di concentrazione
di donne in determinati settori e occupazioni che produce una
disparità sostanziale in termini di carriera, retribuzione,
pensione, benefici accessori e relazioni sociali, con vantaggi
economici per l' azienda e per la società.
Il part time è un diritto ma, come tanti diritti delle donne, non
realizza le loro Pari Opportunità ma permette che altri le
realizzano: di solito i famigliari maschi.
Il
part time viene concesso per:
- necessità familiari
- tutela della propria salute, esibendo il certificato del servizio sanitario pubblico
- per lo svolgimento di un'altra attività lavorativa subordinata od autonoma
La
prima legge sul part time risale al 1996 in base al Principio del
Diritto Soggettivo successivamente, con
il Decreto Legge del 10 Settembre 2003 n.276, attuativo della Legge
Biagi, la precedente normativa sul lavoro part-time è stata resa
più flessibile e meno formale.
L’art.
73 della legge 133/2008,
apporta
consistenti modifiche alla normativa precedente, avviando
quell’inesorabile processo di grave limitazione del diritto a un
rapporto di lavoro a tempo parziale. Il diritto soggettivo
conquistato nel lontano 1996, diviene un privilegio, negato o
concesso per porre i lavoratori in una condizione di difficoltà o
ricattabilità.
L’art.
16 del c.d. «collegato lavoro» (legge 183/2010) ha
concesso alle amministrazioni pubbliche la possibilità di
rivalutare, e se nel caso di revocare la concessione di un contratto
di lavoro a tempo parziale vincolando tale «verifica» al solo
generico «rispetto
dei principi di buona fede e di correttezza». L'
Azienda ospedaliera di Padova nella figura del D.G. Dott. Cestrone,
poco
lungimirante e professionalmente poco preparato nella funzione
socio-manageriale, intende applicare la norma interpretandola
restrittivamente ponendosi in netta contrapposizione al
favor scelto
dalla Normativa Europea in materia di lavoro a tempo parziale per
cui, in generale le donne e tutti i soggetti deboli che usufruiscono
del part time, nella sanità padovana verranno sostanzialmente
penalizzati.
Per
tutti questi motivi, la donna, per obbligo costituzionale, in
obbedienza all' art. 37, è costretta, in assenza di servizi, a
chiedere il part time, per adempiere alla sua essenziale funzione
familiare, a vantaggio
della società e dei famigliari e paradossalmente deve anche lottare
contro la cecità e l' ignoranza legislativa e organizzativa per
averlo.
Oltre
a una evidente ingiustizia sostanziale, quali saranno le conseguenze
economiche di questa interpretazione restrittiva sul part time, da
parte dell' amministrazione dell' Azienda sanitaria di Padova, sulla
stessa Azienda?
- L' antieconomicità
- la perdita di capitale umano e sociale perchè:
la politica
organizzativa di contrapposizione, penalizzazione, imposizione non è
Pareto-efficiente.
Una
verifica organizzativa effettuata da professionisti preparati su
materie economiche e organizzative dimostrerebbero indubitabilmente
che il part time è un tipo di contratto conveniente per qualsiasi
azienda.
Nota:
E'
utile ricordare che Keynes, il più grande osservatore delle cose
economiche dell' Età contemporanea, aveva previsto la crescente e
preoccupante disoccupazione che avrebbe colpito, con esiti
devastanti, il sistema capitalistico la quale doveva essere superata
con la diminuzione dell' orario di lavoro di tutti, senza
penalizzazioni salariali per cui, il ricorso al part time, risulta
essere un contratto conveniente per le aziende che a volte, proprio
per obbiettivi utilitaristici, lo impone.
Lorenza
Cervellin Esperto di politiche di Pari opportunità, cittadinanza di
genere e integrazione sociale
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