venerdì 18 maggio 2012

A proposito del part time dei dipendenti dell' Azienda ospedaliera di Padova e ASSL 16: le conseguenze economiche del metodo reazionario, inefficiente e antifemminile del Direttore generale, Azienda ospedaliera e ASSL 16, dott. Adriano Cestrone.



Stereotipi, ignoranza di genere, posizioni organizzative apicali maschili, incapacità di organizzazione del lavoro, la rinnovata offensiva anti-femminile avvenuta durante il governo Berlusconi, la mancanza di capacità di valorizzazione del capitale umano e sociale, hanno riportato la condizione femminile indietro di secoli. La stessa Costituzione, riguardo la donna è ambivalente: ne riconosce la parità e nello stesso tempo la inchioda ai doveri riproduttivi; produzione e riproduzione sono, dall' inizio della Storia patriarcale occidentale, la condanna cui deve sottostare la donna in base a una ingiustizia originaria culturale e ideologica che perdura da 2500 anni.

Costituzione, Parte I - Diritti e doveri dei cittadini, Titolo III - Rapporti economici
Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.[...]
Percorso legislativo sul part time
E' sempre utile ricordare che il part time, scelto dalle donne come strumento di work-life balance, le penalizza ponendole, di fatto, in una condizione di segregazione orizzontale: cioè in una situazione di concentrazione di donne in determinati settori e occupazioni che produce una disparità sostanziale in termini di carriera, retribuzione, pensione, benefici accessori e relazioni sociali, con vantaggi economici per l' azienda e per la società. Il part time è un diritto ma, come tanti diritti delle donne, non realizza le loro Pari Opportunità ma permette che altri le realizzano: di solito i famigliari maschi.

Il part time viene concesso per:
  •  necessità familiari
  •  tutela della propria salute, esibendo il certificato del servizio sanitario pubblico
  •  per lo svolgimento di un'altra attività lavorativa subordinata od autonoma
La prima legge sul part time risale al 1996 in base al Principio del Diritto Soggettivo successivamente, con il Decreto Legge del 10 Settembre 2003 n.276, attuativo della Legge Biagi, la precedente normativa sul lavoro part-time è stata resa più flessibile e meno formale.
L’art. 73 della legge 133/2008, apporta consistenti modifiche alla normativa precedente, avviando quell’inesorabile processo di grave limitazione del diritto a un rapporto di lavoro a tempo parziale. Il diritto soggettivo conquistato nel lontano 1996, diviene un privilegio, negato o concesso per porre i lavoratori in una condizione di difficoltà o ricattabilità. L’art. 16 del c.d. «collegato lavoro» (legge 183/2010) ha concesso alle amministrazioni pubbliche la possibilità di rivalutare, e se nel caso di revocare la concessione di un contratto di lavoro a tempo parziale vincolando tale «verifica» al solo generico «rispetto dei principi di buona fede e di correttezza». L' Azienda ospedaliera di Padova nella figura del D.G. Dott. Cestrone, poco lungimirante e professionalmente poco preparato nella funzione socio-manageriale, intende applicare la norma interpretandola restrittivamente ponendosi in netta contrapposizione al favor scelto dalla Normativa Europea in materia di lavoro a tempo parziale per cui, in generale le donne e tutti i soggetti deboli che usufruiscono del part time, nella sanità padovana verranno sostanzialmente penalizzati.
Per tutti questi motivi, la donna, per obbligo costituzionale, in obbedienza all' art. 37, è costretta, in assenza di servizi, a chiedere il part time, per adempiere alla sua essenziale funzione familiare, a vantaggio della società e dei famigliari e paradossalmente deve anche lottare contro la cecità e l' ignoranza legislativa e organizzativa per averlo.
Oltre a una evidente ingiustizia sostanziale, quali saranno le conseguenze economiche di questa interpretazione restrittiva sul part time, da parte dell' amministrazione dell' Azienda sanitaria di Padova, sulla stessa Azienda?
  • L' antieconomicità
  • la perdita di capitale umano e sociale perchè:
la politica organizzativa di contrapposizione, penalizzazione, imposizione non è Pareto-efficiente.
Una verifica organizzativa effettuata da professionisti preparati su materie economiche e organizzative dimostrerebbero indubitabilmente che il part time è un tipo di contratto conveniente per qualsiasi azienda.
Nota: E' utile ricordare che Keynes, il più grande osservatore delle cose economiche dell' Età contemporanea, aveva previsto la crescente e preoccupante disoccupazione che avrebbe colpito, con esiti devastanti, il sistema capitalistico la quale doveva essere superata con la diminuzione dell' orario di lavoro di tutti, senza penalizzazioni salariali per cui, il ricorso al part time, risulta essere un contratto conveniente per le aziende che a volte, proprio per obbiettivi utilitaristici, lo impone.
Lorenza Cervellin Esperto di politiche di Pari opportunità, cittadinanza di genere e integrazione sociale






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